Ordinanza — n. 18764/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: AMINE NASR EDDINE nato il 24/09/1994 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Naspr Eddine Amine, ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18764/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: AMINE NASR EDDINE nato il 24/09/1994 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Naspr Eddine Amine, ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., la violazione del diritto al contraddittorio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, con la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e dei principi affermati dalla Corte EDU con la sentenza 11/12/2007, Drassich contro Italia, per averlo la Corte d'appello condannato per il reato di rapina propria a fronte di una contestazione di rapina impropria e di una condanna in primo grado sempre per rapina impropria, è manifestamente infondato, giacché che, da un lato, il fatto storico non si può ritenere radicalmente trasformato, atteso che il capo d'imputazione conteneva la contestazione di avere «strappato dal collo di Serriere Vicky Anna Rose la collana d'oro che portava», e che, dall'altro lato, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice dell'appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato dalla Corte EDU con la menzionata sentenza Drassich contro Italia, essendo consentito all'imputato contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Petittoni, Rv. 278093-01); che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte d'appello, da un lato, avrebbe motivato la sussistenza di una rapina propria lasciando ferma la qualificazione del fatto come rapina impropria e, dall'altro lato, avrebbe «attribuito allo strappo della collana un contenuto violento in re ipsa, senza svolgere alcuna analisi concreta dell'intensità del gesto ed a prescindere da qualsivoglia accertamento sulle modalità del contatto fisico», è manifestamente infondato:
a) quanto al suo primo profilo, atteso che la Corte d'appello, nel motivare in ordine a una vis strumentale alla sottrazione-impossessamento, si deve ritenere avere implicitamente ma del tutto chiaramente riqualificato il fatto come rapina propria;
b) quanto al suo secondo profilo, atteso che la Corte d'appello, nel ravvisare la «perfetta aderenza della cosa, una collana, al corpo della persona offesa», ha perciò correttamente ritenuto che la violenza esercitata dall'imputato per strappare la stessa collana dal collo della vittima si fosse necessariamente estesa alla persona della stessa, nella consapevolezza di ciò in capo all'imputato (Sez. 2, n. 17348 del 02/04/2014, Bartoli, n. m., Sez. 2, n. 45589 del 17/10/2024, Cannavacciuolo, n. m., relative a fattispecie analoghe a quella in esame); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M