Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding underlying reasons for appellate complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the alleged violation of the specificities rule. The appellant argued that the appellate court failed to consider the underlying reasons for his complaints regarding incapacity and trial renewal, yet provided no details on what those reasons were. Consequently, the court ruled that the appeal was insufficiently substantiated and ordered the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint lacks specificity regarding the underlying reasons for the alleged violation, as the court must identify the specific grounds rather than merely stating they were represented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: PAVESE CARLOS JULIO nato il 26/03/1978 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carlos Julio Pavese, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 581, comma 1-bis, dello stesso codice, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del suo appello per mancanza di specificità dei relativi motivi, è aspecifico perché, con esso, il ricorrente si limita a sostenere che «erano «stati rappresentati [sic], nell'atto di appello, le ragioni sottese alle doglianza difensive; ciò sia con riferimento al punto relativo all'incapienza dell'imputato, che alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p.», senza tuttavia indicare quali sarebbero state le suddette «ragioni sottese» alle sue indicate doglianze che la Corte d'appello, nel ritenere l'inammissibilità dell'appello, non avrebbe adeguatamente considerato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dic P.Q.M