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Ordinanza — n. 18762/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as lower court's denial of leniency was legally sound and motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18762/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Federico Stranieri inadmissible, upholding the lower court's refusal of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency regarding the receipt of checks, but the appellate court correctly applied established principles requiring only reference to decisive elements rather than all facts. Consequently, the court rejected the claims as lacking logical flaws or new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court's denial of generic mitigating circumstances is valid if motivated by reference to decisive elements, without needing to consider every favorable or unfavorable fact presented by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate review standards logical consistency requirement criminal procedure appeal inadmissible appeal ruling falsificazione di valori di bollo ufficiali inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F.
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Testo completo

posto da: STRANIERI FEDERICO nato a GIULIANOVA il 26/11/1984 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Federico Stranieri, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito, attesa la presenza di una motivazione esente da illogicità, come quella della Corte d'appello, la quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice del merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione della particolare tenuità del fatto, non è consentito perché è riproduttivo di profili di censura che sono già stati adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il quale, senza incorrere in alcuna violazione di legge né in alcuna contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta, ha anzi logicamente argomentato come, alla luce del cospicuo valore complessivo degli assegni che erano stati ricettati e posti all'incasso dall'imputato, il fatto da lui commesso non si potesse ritenere di particolare tenuità; che il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio della «motivazione sulla responsabilità per la falsificazione materiale dei titoli» non è consentito, atteso che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d'appello non ha affermato la sua responsabilità per la falsificazione degli assegni che egli aveva ricettato ma lo ha assolto dal reato di falsificazione degli stessi assegni in quanto, essendo i medesimi non trasferibili, il fatto non è più previsto dalla legge come reato (Sez.

U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Pres -ente -iuseppe Nica Lucia o Imperiali MPrr c 25 O Ali/ 1: i a 3