Cassation dismisses appeal for reiterative grounds and failure to prove subjective intent in money laundering. The court rejects the claim that lack of proven provenance indicates innocence. The appeal is inadmissible as it merely restates lower court arguments. The court upholds the conviction based on indirect evidence of subjective knowledge. The decision emphasizes established jurisprudence on subjective elements in criminal law. The ruling confirms that failure to disclose source proves illicit knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first ground of appeal was merely reiterative of arguments already rejected in the appellate court and lacked new legal reasoning. The court found the appeal infounded because it relied on interpretative statements contradicting established case law regarding the proof of subjective intent in money laundering. Consequently, the court ruled that the failure to disclose the source of funds serves as indirect proof of the appellant's knowledge of the funds' illicit origin, validating the lower court's conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 623 c.p.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided by the appellate court; the failure to disclose the source of funds constitutes indirect proof of subjective knowledge of illicit origin in money laundering cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: TOTARO ANDREA nato a TORINO il 15/07/1995 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrea Totaro, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato di ricettazione di un assegno e alla mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici, e perché si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); che il motivo è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha costantemente affermato che la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa (per tutte, tra le moltissime:
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01); che ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale, come è stato correttamente rilevato dalla Corte d'appello, il ricorrente non aveva riferito alcunché circa l'identità della persona che gli avrebbe consegnato l'assegno - la cui provenienza delittuosa trovava conferma nel fatto che il destinatario dello stesso non lo aveva mai ricevuto - né circa la natura ed entità dell'asserito credito che egli avrebbe vantato verso la stessa persona; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M