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Ordinanza — n. 18759/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal claiming retroactive prescription of fraud due to abrogation of suspension law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18759/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the crime of fraud committed in 2017 had expired due to the retroactive application of the 'Orlando Law'. The appellant argued that the suspension of prescription was abrogated retroactively, but the court relied on the 'Polichetti' precedent to confirm the law's non-retroactive effect. Consequently, the court held that the prescription suspension remained applicable, rendering the crime unprescribed and the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Legge 103/2017; Legge 3/2019; Legge 134/2021: The suspension of prescription established by the 'Orlando Law' applies retroactively to crimes committed during its validity period only if not explicitly abrogated with retroactive effect by subsequent legislation, as confirmed by the 'Polichetti' precedent.

Parole chiave

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prescription suspension Orlando Law retroactive abrogation fraud crime Cassation precedent abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Legge 23 giugno 2017, n. 103
Legge 9 gennaio 2019, n. 3
Legge 27 novembre 2021, n. 134
3, e, poi, dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01
Sentenza n. 38 del 2026 della Corte Costituzionale
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Testo completo

posto da: CALABRETTA SALVATORE nato a CROTONE il 06/11/1984 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Calabretta, ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato di truffa, commesso il 21/10/2017, che sarebbe asseritamente maturata prima della sentenza impugnata, sull'assunto dell'efficacia retroattiva dell'abrogazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione che era stata introdotta dalla cosiddetta "legge Orlando" (legge 23 giungo 2017, n. 103), è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali, con la sentenza "Polichetti", hanno chiarito che la suddetta sospensione del corso della prescrizione continua ad applicarsi ai reati commessi nel tempo di vigenza della "legge Orlando", cioè dal 03/08/2017 al 31/12/2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi prima dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, poi, dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01); che, pertanto, tenuto conto dell'applicabilità, nella specie, della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla "legge Orlando", il reato non è prescritto; che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 38 del 2026, ha affermato che la menzionata interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione non è in contrasto con il principio di legalità né con il principio di ragionevolezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M