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Ordinanza — n. 18758/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are merely repetitive of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18758/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the trial judge. The appellant argued for a preliminary hearing after the prior judgment was rescinded, but the appellate court correctly noted that the nullity occurred after the appellant's absence, rendering prior proceedings valid. Consequently, the court rejected the claim as lacking specific criticism of the contested reasoning and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 177 cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the judge of the merits without specific criticism of the reasoning underlying the contested decision.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds inadmissibility of appeal merits already decided lack of specific criticism rescission of judgment tempestività dell'istanza di ricusazione nullità procedurale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 177 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lahcen Oukharry, ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia l'inosservanza dell'art. 177 cod.
art. 177 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lahcen Oukharry, ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia l'inosservanza dell'art. 177 cod. proc. pen.
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Testo completo

TRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lahcen Oukharry, ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia l'inosservanza dell'art. 177 cod. proc. pen. per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare dopo che gli atti erano stati trasmessi al Tribunale a seguito della rescissione del precedente giudicato, non è consentito perché è meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; che la Corte d'appello, nel replicare al quarto motivo di appello del ricorrente, ha correttamente argomentato come la sentenza rescindente avesse accertato che la nullità del precedente giudizio si era verificata all'udienza del 07/07/2017, quando era stata dichiarata l'assenza dell'imputato, con la conseguenza che quanto era accaduto prima di tale udienza, compresa la celebrazione dell'udienza preliminare, non si poteva ritenere colpito da alcuna nullità, nonché come l'imputato non avesse neppure tempestivamente richiesto, cioè davanti al Tribunale, di essere rimesso in termini per formulare richiesta di riti alternativi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M