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Ordinanza — n. 18757/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to contest prior appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18757/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ginevra Nicolini inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning was generic and failed to address her claims regarding the defendant's involvement in the fraud. The court rejected these arguments, noting the appellate judgment adequately analyzed the specific grounds and logically established the defendant's non-estraneity based on her role as the car's owner and beneficiary of the sale.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 and Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new logical flaws.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds vizio della motivazione estraneità dell'imputata truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 363, c. 5 c.p.p.

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Testo completo

posto da: NICOLINI GINEVRA nato a CALCINATE il 01/02/1998 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ginevra Nicolini, ritenuto che il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine «a tutti i motivi di appello», è aspecifico perché non indica perché le considerazioni che sono state svolte dalla Corte d'appello in ordine ai suddetti motivi di appello si dovrebbero ritenere «generiche e troppo sbrigative», a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, in realtà, analizza adeguatamente gli stessi motivi di appello, confutandone la fondatezza (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio della motivazione «in ordine alla contestazione circa l'estraneità dell'imputata dai fatti oggetto di reato», non è consentito perché è meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, i quali non risultano contestati con argomentazioni idonee a fare emergere uno dei vizi logici che, soli, sono censurabili in questa sede; che la Corte d'appello ha non illogicamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento sia oggettivo sia soggettivo dell'attribuito delitto di truffa, argomentando, sempre non illogicamente, come la non estraneità dell'imputata ai fatti si dovesse ritenere alla luce della considerazione che ella era l'intestataria dell'automobile, ne aveva la disponibilità prima della consegna ed era il soggetto pacificamente interessato al realizzo della vendita della stess (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t