Ordinanza — n. 18756/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: LARABI MAROUANE nato il 24/09/1989 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;• IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marouane Larabi, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod pen., è manifestamente infondato in diritto, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che il giudice di merito ha motivato il diniego in considerazione dei precedenti dell'imputato, del valore del bene sottratto e della complessiva gravità della condotta (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18756/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod pen., è manifestamente infondato in diritto, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che il giudice di merito ha motivato il diniego in considerazione dei precedenti dell'imputato, del valore del bene sottratto e della complessiva gravità della condotta (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo completo
posto da: LARABI MAROUANE nato il 24/09/1989 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;• IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marouane Larabi, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod pen., è manifestamente infondato in diritto, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che il giudice di merito ha motivato il diniego in considerazione dei precedenti dell'imputato, del valore del bene sottratto e della complessiva gravità della condotta (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M