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Ordinanza — n. 18755/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of decisive error and preclusion of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18755/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in its evidentiary assessment and civil liability determination, but the court found these grievances lacked the decisive impact required to overturn the judgment. Consequently, the court upheld the principle that cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the trial courts.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the alleged errors do not render the reasoning illogical or if the appeal fails to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the Court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissibility appeal preclusion merit review decisive error standard specification requirements evidentiary evaluation eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 646 cod. pen
5 e 6, da cui emerge un quadro probatorio completo) complessivamente valutata; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod.
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Testo completo

posto da: VECCHIONI ANDREA nato a FRASCATI il 12/08/1973 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Vecchioni (condannato ai soli effetti civili a seguito della intevenuta prescrizione del reato) e la memoria riepilogativa trasmessa in data 15 aprile u.s., rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la riduzione della lista testimoniale presentata dall'imputato è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6, da cui emerge un quadro probatorio completo) complessivamente valutata; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., denunciando il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del gravame, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5, ove non residua alcuno spazio per una pronuncia assolutoria, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte civile, del padre e della sorella di quest'ultima) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'erroneo riconoscimento della legittimità della costituzione di parte civile con conseguente risarcimento del danno è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Luci Imperiali r pfl7 TA IN C.Pké • 3