Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding recidivism and generic mitigating circumstances arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's findings on recidivism and the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the first ground was procedurally barred in a legality review, while the second lacked merit as the trial judge correctly applied established principles regarding the defendant's post-crime conduct and lack of compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation may reject an appeal if the contested ground is not admissible in a legality proceeding or is manifestly unfounded, particularly when the lower court's reasoning on mitigating circumstances is logically sound and based on decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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posto da: POLIZZI IVAN nato a CATANIA il 13/11/1985 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA,' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell 'interesse di Ivan Polizzi, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha valorizzato a tal fine la professionalità dimostrata dall 'imputato nella commissione del reato (si veda, in particolare, pag. 4), facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all 'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito a pag. 4 della sentenza impugnata ha evidenziato che osta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la condotta post factum dell 'imputato, il quale non ha provveduto a risarcire il danno, che ha anche ritenuto modesto, e non ha rilasciato alcuna dichiarazione che faccia desumere il suo allontanamento dal contesto criminale; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichi P.Q.M