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Ordinanza — n. 18747/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and non-exhaustion of non-prosecution cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18747/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the applicants. The court found the first ground to be a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level, while the second ground failed to meet the specific requirements for invoking the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The third ground was rejected as generic and unsupported by documentary evidence, as the lower court had already verified the regularity of service of process.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: The Court of Cassation rejects appeals where grounds are merely repetitive of those already dismissed or where the specific statutory requirements for non-prosecution causes are not met.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds non-prosecution cause Article 131-bis service of process Cassation review procedural exhaustion

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
267149); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
267149); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149

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Testo completo

posti da: MARANO UMBERTO nato a NAPOLI il 25/12/1969 SIGNORIELLO GIANLUCA nato a NAPOLI il 29/01/1992( ( avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Umberto Marano e Gianluca Signoriello con atto unico, rilevato che il primo motivo di ricorso che censura il difetto della querela non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); che il motivo è anche manifestamente infondato, stante l'orientamento di questa Corte, secondo cui la revoca della costituzione di parte civile non equivale ad una remissione tacita di querela (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in considerazione dell'entità dei danni di cui si è fraudolentemente chiesto il risarcimento (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, proposto soltanto nell'interesse di Gianluca Signoriello, censura la nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello è manifestamente infondato in diritto, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che il giudice di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dopo aver rilevato che il motivo dedotto è del tutto generico ed assertivo, ha evidenziato che la notifica è regolarmente avvenuta presso il luogo di residenza ove l'imputato ha eletto il domicilio, mediante compiuta giacenza; in ogni caso il motivo di ricorso non è accompagnato da alcuna allegazione documentale atta a suffregare quanto meramente asserito; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M