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Ordinanza — n. 18746/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for robbery as generic and lacking required specific grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18746/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to meet statutory requirements for specific grounds. The appellant argued the lower court's reasoning was indeterminate, yet the court found the appeal lacked the necessary autonomy and did not cite the contested text. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal must be specific and autonomous, detailing the exact grounds for criticism to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds robbery conviction procedural autonomy Cassazione Roma costs and fine specificity requirement tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.
art. 640 cod. pen
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Testo completo

posto da: CORRAO CARMELO nato a PALERMO il 05/07/1960 • avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Corrao, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che in ogni caso il ricorso difetta della necessaria autosufficienza, chiedendo alla corte una rinnovata vaslutazione di prove asseritamente travisate delle quali non allega al ricorso il testo grafico; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Lucia mperiali 7 7,7,e9 41. (C(A-10 °T' ADEPOIN CN 2 5 AG 2026