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Ordinanza — n. 18744/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as arguments are merely repetitive of lower court decisions without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18744/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Decicco brothers inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for changes to the convicted crime classification and the application of aggravating circumstances, but the court found these points were merely repetitive of arguments already rejected in the second instance judgment. Consequently, the court refused to re-evaluate the credibility of the victim or the facts, upholding the lower court's decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that merely reiterate arguments already fully examined and rejected in the second instance judgment without presenting new facts or evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive argument second instance review criminal conviction aggravating circumstances Cassazione Roma derubricazione reato violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 81 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale, nonché il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
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Testo completo

posti da: DECICCO GENNARO nato a SANNICANDRO DI BARI il 02/06/1960 DECICCO GIOVANNI nato a BARI il 03/03/1979 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Gennaro Decicco e Giovanni Decicco, nonché la memoria dell'avv. Francesco Saverio Nardulli, difensore dei ricorrenti, ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che deduce il vizio di violazione di legge, nonché il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, nonché alla sua credibilità, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-8 della sentenza impugnata con riguardo alla ricostruzione del fatto, dalla quale emergono la piena credibilità della persona offesa sulle conseguenze patite derivanti dalle condotte dei ricorrenti), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla richiesta di derubricazione del reato contestato, ai sensi degli artt. 81, 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen., in violazione di domicilio e minacce aggravate, nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla richiesta di derubricazione del reato nell'ipotesi di estorsione tentata, non è consentito perché anch'esso meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello e ivi puntualmente disatteso sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di secondo grado, a tenore della quale il fatto integra la fattispecie di estorsione consumata (si veda pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale, nonché il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., nella specie, l'aggravante delle più persone riunite e quella dell'uso delle armi, è manifestamente infondato:

a) sia con riferimento alla censura relativa alla prima aggravante, atteso che l'assoluzione di Salvatore Capozzo e di Donato D'Elia perché il fatto non costituisce reato per mancanza di prova che essi «avessero consapevolezza e intendessero aderire alla finalità estorsiva dell'irruzione architettata da Decicco Giovanni» non esclude la loro materiale partecipazione e presenza all'episodio violento e minaccioso del 17/12/2006;

b) sia con riferimento alla censura relativa alla seconda aggravante, atteso che il possesso di una pistola da parte di Giovanni Decicco risulta essere stato concordemente riferito sia dalla persona offesa Nicola Loiacono (pag. 2 della 2sentenza di primo grado) sia da sua moglie Giuseppina Saliani (pag. 4 della sentenza di primo grado), dichiarazioni la cui attendibilità, come si è detto esaminando il primo motivo, non può essere rivalutata in questa sede; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M