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Ordinanza — n. 18743/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking charges due to inadmissible substantive and procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18743/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of evidence and procedural violations regarding drug trafficking charges, but the court rejected these claims as precluded. The court emphasized that appellate judges cannot re-evaluate factual findings or offer a different interpretation of the evidence already assessed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or evidence presented by the lower court, and appeals based on alleged substantive or procedural violations regarding drug trafficking charges are inadmissible if they merely contest the motivation without new grounds.

Parole chiave

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drug trafficking charges inadmissible appeal no new evidence procedural preclusion Cassation review limits detenzione di stupefacenti infrazione qualificata LStup traffico internazionale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, precisamente, in riferimento al capo 47), possa confermarsi la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 73 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2017, Colomberotto
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Testo completo

posto da: PESCE MARCO nato a PUTIGNANO il 04/05/1981 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pesce Marco; letta la memoria dell'avv. Giuseppe Giulitto, difensore di Marco Pesce, il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché il vizio di motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per i reati di cui al capo 47) e al capo 48) dell'imputazione, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto, reiterando profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, solo formalmente ha contestato presunte carenze di motivazione poste a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, censurando invero la decisione dei giudici di rnerito 7_ poiché fondata su una valutazione assertivamente sbagliata delle risultanze processuali, tendendo a prefigurare un diverso apprezzamento e dunque prospettando doglianze avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte; ritenuto, altresì, che deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente indicato tutti i plurimi elementi di fatto confermativi sulla base dei quali può con certezza affermarsi la penale responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, precisamente, in riferimento al capo 47), possa confermarsi la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce di una serie di elementi significativi, quali: il riferimento alla tipologia della sostanza stupefacente, unitamente alla consistenza ponderale della quantità residua accertata dalla data dell'accesso, pari a 100 grammi; la destinazione della sostanza al successivo spaccio; che, in relazione al capo 48), occorre evidenziare come il compendio probatorio acquisito - e segnatamente il contenuto delle intercettazioni - consenta di ritenere quantomeno sussistenti le condotte di detenzione e di esibizione delle sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dovendosi ritenere logicamente incompatibile con diverse finalità la verifica del relativo grado di purezza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M