Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated theft, citing procedural inadmissibility and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Enrico Mirra inadmissible, rejecting all three grounds for review. The appellant argued for a violation of law regarding aggravated circumstances, generic mitigating factors, and excessive sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on established principles that prohibit re-evaluating the merits or the sentence in a third instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, n. 5 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Appeals based on reiteration of appellate grievances or requests for new merit evaluation are inadmissible; judges need only reference decisive elements when denying generic mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MIRRA ENRICO nato a OTTAVIANO il 08/09/2003 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Enrico Mirra, ritenuto che tutti i motivi di ricorso, nella specie: il primo, che deduce il vizio di violazione di legge, nonché il vizio di motivazione, in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen.; il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen.; il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla commisurazione della pena, di cui si lamenta l'eccessività, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla vulnerabilità della persona offesa, dedotta da plurime circostanze, relative allo stato di scarsa lucidità della medesima; la pag. 6 con riguardo al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili e alla determinazione della pena sulla base dei criteri di legge relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del ricorrente, desunta dalla personalità negativa di costui e dalla sua vita ante acta caratterizzata da diversi precedenti, anche specifici); ritenuto che, in particolare, il primo motivo non è consentito ed è altresì manifestamente infondato, giacché si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in quanto caratterizzata da una rivalutazione degli elementi posti a fondamento della qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 61, n. 5), cod. pen.; ritenuto che, in specie, il secondo motivo, oltre che non consentito in sede di legittimità, è anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 227/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che, infine, gli stessi vizi affliggono il terzo motivo, poiché è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che sulla determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice ha adeguatamente enucleato gli elementi posti a fondamento del proprio giudizio a pag. 7 della sentenza impugnata, ove si richiamano le modalità allarmanti della truffa, congegnata con strategia e ingegno, nonché con apprezzabili capacità logistiche, avendo l'adescamento della persona offesa implicato la preventiva acquisizione di dati dei familiari, nonché uno spostamento da altra regione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M