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Ordinanza — n. 18741/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding late complaint due to repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18741/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals by Marzia Sindaco and Carlo Raguso inadmissible, ordering them to pay costs. The sole ground for appeal, alleging a lack of motivation regarding the tardiness of the complaint, was rejected as a mere repetition of arguments already dismissed in the Court of Appeal. The court found the lower judgment fully motivated and logically sound, noting a detailed analysis of the statutory time limits for filing the complaint in insurance claim management.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of grievances already rejected in the appellate instance are inadmissible, as they do not constitute new grounds for review.

Parole chiave

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lack of motivation repetitive appeal tardiness of complaint insurance claim limits inadmissible appeal tempestività dell'inoltro istanza di ricusazione tardiva truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

nato a ROMA il 02/03/1973 RAGUSO CARLO nato a MILANO il 05/02/1974 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Marzia Sindaco e Carlo Raguso, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di assenza di motivazione in relazione alla tardività della querela, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e altresì manifestamente infondato, perché la censura è stata oggetto di motivazione completa ed esente da vizi logici censurabili in sede di legittimità, e altresì corredata da un'analisi puntuale della disciplina relativa ai termini di presentazione della querela (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove il giudice adito dimostra la tempestività della querela in ossequio ai termini di legge previsti per la gestione dei sinistri in ambito assicurativo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M