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Ordinanza — n. 18739/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against land invasion conviction for lack of specific intent and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18739/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of specific intent and procedural errors in the lower court's decision. The appellant, Bruno Sturniolo, challenged his conviction for land invasion under Article 633 of the Penal Code, claiming the evidence failed to prove specific intent and that the appellate court improperly evaluated witness testimony. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound, noting the appellant's actions of installing locks without title constituted the crime, and that cassation courts cannot re-evaluate factual evidence or conduct new investigations.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or conduct new investigations; appeals must demonstrate specific logical flaws in the lower court's reasoning rather than mere disagreement with the assessment of facts.

Parole chiave

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land invasion conviction specific intent requirement inadmissible appeal cassation review limits witness testimony evaluation motivi probatori prove inattendibili difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
226074); che, la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi riconducibili alla nozione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
art. 633 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2017, Colomberotto
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Testo completo

nato a NOVARA DI SICILIA il 05/03/1962 avverso la sentenza del 23/10/2025 del TRIBUNALE di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sturniolo Bruno; letta la memoria dell'avv. Giuseppe Lipera, difensore di Bruno Sturniolo, il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, nella specie: - il primo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen.; - il terzo motivo, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di dolo specifico, richiesto dal reato di invasione di terreni ex art. 633 cod. pen.; risultano reiterativi di profili di censura già prospettati in sede di appello e già puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendo gli stessi considerarsi privi di specificità e meramente apparenti, in quanto non sorretti da un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione del provvedimento impugnato; che, infatti, i giudici di appello hanno congruamente illustrato le ragioni di fatto e di diritto per cui, facendo esatta applicazione dei richiamati principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 633 cod. pen. (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte non solo evidenzia l'assenza di qualsivoglia documentazione attestante l'acquisto del terreno, ma individua ed indica, altresì, la sussistenza dell'elemento costituivo del reato in esame nell'arbitraria introduzione nel fondo, attuata mediante l'apposizione di lucchetti in difetto di un titolo legittimante o di un'autorizzazione, mediante rimozione di quelli già apposti: elementi a corredo della condotta uti dominus del ricorrente, evidentemente finalizzata ad assicurargli una qualche utilità ); ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'omessa e travisata valutazione delle prove decisive, è inammissibile poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi riconducibili alla nozione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non emergendo profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza argomentativa tali da inficiarne la tenuta logico-giuridica; considerato, inoltre, che deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); che, nel caso di specie, la Corte territoriale (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata) evidenzia l'inutilizzabilità nonché la non decisività delle dichiarazioni rese dal teste Capuano sul presupposto che il medesimo, in un primo momento, aveva riferito di aver visto l'odierno ricorrente accedere al fondo dei Rocella per prestare ausilio - così implicitamente riconoscendo la titolarità dominicale in capo a questi ultimi -, mentre, solo in epoca successiva, ha dichiarato di aver appreso dell'intervenuto acquisto della proprietà del fondo in capo al ricorrente medesimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M