Ordinanza — n. 18738/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: DASHI BEKIM (CUI 064EGKP) nato il 19/08/1989 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bekim Dashi, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso: il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché il secondo, che deduce il medesimo vizio con riferimento al secondo motivo d'appello, relativo a una richiesta di integrazione istruttoria, non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni logiche e prive di vizi censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata ove il giudice del merito ha indicato le ragioni di rigetto della richiesta istruttoria, e altresì gli elementi sulla base dei quali ritenere provata, a carico del ricorrente, la ricettazione dell'autoveicolo, ricevuto da terzi e provento di furto) e che tali motivi risultano anche generici per indeterminatezza, nonché per mancanza di specificità, giacché privi dell'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura formulata, e altresì del riferimento ai passaggi della sentenza interessati da tale censura (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 18738/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., nonché il secondo, che deduce il medesimo vizio con riferimento al secondo motivo d'appello, relativo a una richiesta di integrazione istruttoria, non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni logiche e prive di vizi censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata ove il giudice del merito ha indicato le ragioni di rigetto della richiesta istruttoria, e altresì gli elementi sulla base dei quali ritenere provata, a carico del ricorrente, la ricettazione dell'autoveicolo, ricevuto da terzi e provento di furto) e che tali motivi risultano anche generici per indeterminatezza, nonché per mancanza di specificità, giacché privi dell'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura formulata, e altresì del riferimento ai passaggi della sentenza interessati da tale censura (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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posto da: DASHI BEKIM (CUI 064EGKP) nato il 19/08/1989 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bekim Dashi, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso: il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché il secondo, che deduce il medesimo vizio con riferimento al secondo motivo d'appello, relativo a una richiesta di integrazione istruttoria, non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni logiche e prive di vizi censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata ove il giudice del merito ha indicato le ragioni di rigetto della richiesta istruttoria, e altresì gli elementi sulla base dei quali ritenere provata, a carico del ricorrente, la ricettazione dell'autoveicolo, ricevuto da terzi e provento di furto) e che tali motivi risultano anche generici per indeterminatezza, nonché per mancanza di specificità, giacché privi dell'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura formulata, e altresì del riferimento ai passaggi della sentenza interessati da tale censura (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M25 M2O26