Cassation court dismisses appeal against fraud conviction, upholding initial intent proven by pre-contractual fraudulent acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting claims of legal violation and flawed reasoning regarding fraud charges. The appellant argued that the conviction ignored procedural errors and logical inconsistencies in the lower court's decision. The court dismissed these arguments, noting that the fraud was established by acts preceding the contract, such as false confirmations and unreported flight cancellations, which proved the initial illegal intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The court of cassation reviews only the logical coherence of the argumentation, not the factual accuracy, and will dismiss appeals where the reasoning is not manifestly illogical or contradictory despite evidence of prior fraudulent conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BOVINO GUERINO nato a ASTI il 13/08/1976 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell' interesse di Bovino Guerino; considerato che con il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. e agli artt. 6 e 9 cod. pen., ed il secondo motivo, con il quale si contesta un vizio di motivazione in riferimento alla prova del dolo iniziale del reato di cui all'art. 640 cod. pen., risultano reiterativi di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare privi di specificità ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimento impugnato; che, nel caso in esame, il giudice di merito sottolinea come gli accordi, successivamente rivelatisi fraudolenti, tra l'odierno ricorrente e i soggetti lesi, siano stati stipulati nel territorio italiano, luogo nel quale sono avvenute le prestazioni economiche (bonifici di pagamento), nonché la parte preponderante della condotta, coincidendo tale ambito territoriale anche con il luogo di residenza di tutte le parti coinvolte (in particolare, si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); che, in relazione al dolo, il giudice di seconde cure ben precisa come i comportamenti valorizzati non siano solamente successivi alla stipula degli accordi, bensì in parte antecedenti, risultando così rivelatori dell'intendimento illecito originario (si veda, in particolare la pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte, specificatamente, fa riferimento: alle richieste di anticipi su conti esteri; all'invio di conferme o vaucher rivelatisi falsi; alla mancata comunicazione in ordine alla cancellazione dei voli o di prenotazioni alberghiere); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è, altresì, manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, la motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6) risulta immune da vizi riconducibili alla nozione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non emergendo profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenzaargomentativa tali da inficiarne la tenuta logico-giuridica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.MIl Consigliere estensore Il ente Luciano mperiali