Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissibility regarding new sentencing evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michael Morana inadmissible, rejecting the claim of vague reasoning and the challenge to the sentence's proportionality. The appellant argued the lower court failed to specify factual bases for its decisions and improperly excluded a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court ruled that the second ground is inadmissible because Cassation cannot re-evaluate sentencing congruity, while the first ground was rejected as the lower court's reasoning was logically sound and specific.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, c.p.p.; Art. 62, n. 4, cod. pen.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on vague reasoning lacking specific links to the contested judgment and challenges seeking a new evaluation of sentencing proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MORANA MICHAEL nato a BIELLA il 02/02/2001 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michael Morana, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'accertamento del fatto e al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, è generico per indeterminatezza e per mancanza di specificità, perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e omette, altresì, di illustrare, la specifica correlazione con i passaggi della sentenza oggetto di censura, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., censurando le valutazioni operate dal giudice relative al fondamento della mitigazione, non è consentito, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che, nel caso di specie, il giudice d'appello ha ampiamente motivato sul trattamento sanzionatorio e sull'esclusione dell'attenuante richiamata stante il non modico valore della somma oggetto di rapina (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M