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Ordinanza — n. 18735/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on robbery and toy gun aggravating circumstance grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18735/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for robbery and the exclusion of the toy gun aggravating circumstance. The court held that the crime of robbery was consummated once the victim lost physical control of the property, regardless of subsequent police intervention. Furthermore, the court ruled that the seized item was legally classified as a real firearm rather than a toy gun due to the absence of a distinguishing red cap.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 628, third comma, no. 1, cod. pen.: The crime of robbery is consummated when the stolen property passes under the exclusive power of the agent, and the aggravating circumstance for a real firearm applies if the object lacks distinguishing features of a toy gun.

Parole chiave

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consummation of robbery toy gun aggravating circumstance exclusive power of agent distinguishing features inadmissible appeal infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
pen., ed il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.
Art. 628, third comma, no. 1, cod. pen.
pen., ed il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.
art. 628 cod. pen
pen., ed il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato
Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, Alexa Catalin
siconsuma nel momento e nel luogo in cui si realizza l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, senza che rilevi la mera temporaneità del possesso conseguito (Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, Alexa Catalin, Rv.
Sez. IL n. 14305 del 14/03/2017
Sez. IL n. 14305 del 14/03/2017).
Sez. 2, n. 39253 del 2021
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Testo completo

posto da: SCALIA PAOLO IVAN nato a CATANIA il 22/10/1996 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Scalia Paolo Ivan; ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa qualificazione del fatto nei termini di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen., ed il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., non sono consentiti, poiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimento impugnato; che, infatti, il Giudice di seconde cure ha congruamente esposto le ragioni di fatto e di diritto per cui, facendo esatta applicazione dei richiamati principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi pienamente integrato il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non potendosi al contrario configurare la mera fattispecie del tentativo (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); che, nel caso di specie, per la consumazione del delitto di rapina è sufficiente che la res sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima privata materialmente, perdendo di fatto i poteri di custodia e di disposizione fisica; considerato, altresì, che tale motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, sul rilievo che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo, nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se subito dopo il breve impossessamento il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 258207); inoltre, integra il reato di rapina e non quello di tentata rapina la condotta di chi acquisisce la refurtiva, assumendone autonoma disponibilità, pur se sotto il controllo delle forze dell'ordine, laddove queste intervengano solo dopo la sottrazione, atteso che il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. siconsuma nel momento e nel luogo in cui si realizza l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, senza che rilevi la mera temporaneità del possesso conseguito (Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, Alexa Catalin, Rv. 254691;

Sez. IL n. 14305 del 14/03/2017). ritenuto, inoltre, che, con riferimento al secondo motivo di ricorso, non può trovare accoglimento la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.1), cod. pen., in quanto fondata su una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, sul rilievo che la sentenza richiamata dall'odierno ricorrente (Sez. 2, n. 39253 del 2021) afferma che l'accertamento circa la riconoscibilità dell'arma quale oggetto da gioco debba essere effettuato non solo sulla base della percezione soggettiva, ma anche valutando le circostanze oggettive idonee a incidere sulla visibilità dei segni distintivi del giocattolo, tra i quali viene espressamente menzionato il tappo rosso; che, nel caso di specie, l'arma rinvenuta è risultata essere del tipo "a salve" e priva del prescritto tappo rosso, con conseguente esclusione di qualsivoglia immediata riconoscibilità della stessa quale arma giocattolo e con piena configurabilità dell'aggravante contestata (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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