Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18734/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for insult, citing inadmissibility of attacking factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18734/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for insult by arguing the judge erred in evaluating evidence. The court rejected this, ruling that such challenges are prohibited in cassation proceedings as they require a complete factual reconstruction, which is the exclusive domain of the trial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628, commi secondo e terzo, n. 1, cod. pen.; Art. 364, comma 1, n. 1, c.p.p.: Appeals against the correctness of the reasoning in criminal judgments are inadmissible in cassation proceedings because they would necessitate a factual reconstruction contrary to the principles of the trial court's exclusive authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility insult conviction factual reasoning review cassation procedural limits evidence evaluation ammende per infrazione procedurale procedura giudiziaria tributaria impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628, commi secondo e terzo, n. 1, cod. pen.
Art. 364, comma 1, n. 1, c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: TOUIRI MOHAMMED nato il 01/04/1989 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di MoharrThd Touiri, rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo, n. 1, cod. pen., denunciando l'errata valutazione delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato ritenuto credibili ed attendibili le dichiarazioni della persona offesa, le quali trovano riscontro nella deposizione del teste Zoyal Rana, riscontrate dal verbale di arresto redatto dal personale di Polizia (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.Mr Depoe„, rt Iss cANC' 2514 2n6- tu Ftinziox,