Italian Supreme Court dismisses appeal on robbery classification and sentencing under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the legal qualification of the crime and the sentencing. The court found that the lower court correctly applied established jurisprudence to distinguish between attempted and consummated robbery, noting that the specific facts did not meet the criteria for attempted robbery. Consequently, the decision was upheld as logically sound and compliant with the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, 132, 133 cod. pen.; The court must uphold the lower court's qualification of robbery and sentencing if the decision is logically sound and adheres to established legal principles, rejecting appeals based on apparent lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BOZZI MORENO nato a PAVIA il 05/06/1969 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bozzi Moreno, nonché la memoria dell'avv. Leonardo Guaiana, difensore del ricorrente, con la quale si è argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, il quale deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa riqualificazione giuridica del fatto contestato nei termini di rapina ai sensi dell'art. 628 cod. pen. come tentato furto ex artt. 56 e 624 cod. pen., e il terzo motivo, con cui si censura la violazione di legge per l'erronea esclusione del tentativo per il reato di rapina impropria, risultano reiterativi di profili di censura già prospettati in sede di appello e già puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendo gli stessi considerarsi privi di specificità e meramente apparenti, in quanto non sorretti da un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione del provvedimento impugnato; che, infatti, i giudici di appello hanno congruamente illustrato le ragioni di fatto e di diritto per cui, facendo esatta applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen.; che, i giudici di seconde cure hanno puntualmente delineato i presupposti applicativi della rapina impropria, sia nella forma consumata sia nella forma tentata, individuando con chiarezza il discrimen tra le diverse fattispecie, e segnatamente tra il delitto di rapina propria e quello di rapina impropria, precisando i criteri distintivi rilevanti ai fini della qualificazione corretta della condotta (si vedano, nello specifico, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte ritiene, altresì, che, in considerazione della modalità concreta della condotta, consistente nella sottrazione di merce varia dagli scaffali del supermercato, l'imputato debba essere chiamato a rispondere a titolo di concorso, pur non avendo esercitato direttamente violenza, escludendone, sulla base di tali considerazioni, il tentativo); considerato che tale motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, sul rilievo che ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver realizzato la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res (Sez. 2, n. 6547 del 12/01/2022); ritenuto che il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rispettivamente diretti a denunciare la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, come introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, e alla commisurazione della pena in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.,risultano inammissibili in quanto il giudizio sull'insussistenza della suddetta circostanza attenuante e sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri anche che, per costante giurisprudenza di legittimità, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; che il giudice adito ha determinato la pena base nel minimo edittale senza incorrere in vizi di logicità ed anzi esplicando il proprio potere discrezionale senza esondare dai limiti di legge (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata), aumentata in ragione della disciplina del reato continuato e ridotta in considerazione della scelta del rito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichia P.Q.M