Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18732/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18732/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely reiterated arguments already rejected during the second instance proceedings. The appellant argued that the lower court failed to identify his role as an accomplice under specific penal code articles, but the court found this claim to be a mere restatement of previous grievances without new legal substance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of complaints already fully examined and rejected in the prior instance, constituting a prohibited alternative reading of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative appeal inadmissibility criminal procedure accomplice liability second instance court costs manifest illogicity ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., in ragione della mancata identificazione del medesimo, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: QAZZI NABIL nato il 20/10/2002 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nabil Qazzi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di concorso ai sensi degli artt. 110, 56, 628, primo comma e terzo comma, cod. pen., in ragione della mancata identificazione del medesimo, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento all'identificazione del ricorrente, suffragata dall'individuazione fotografica effettuata dal teste Veldad, nonché dalla testimonianza del Fornaroli), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MbEr'c» t TATA rti 2