Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal of the appeal on February 26, 2026.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the request on February 26, 2026. Anton Fabian Torek had previously challenged a second-instance conviction for attempted aggravated extortion, arguing that police screenshots were inadmissible under specific procedural rules. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void, resulting in a declaration of inadmissibility and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the court rules on its admissibility, thereby extinguishing the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Torek Anton Fabian, nato in Romania il 03/02/2005 avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 23/09/2025, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 22/01/2025 del G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio con la quale Anton Fabian Torek era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed € 1.100,00 di multa per il reato di tentata estorsione pluriaggravata.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione Anton Fabian Torek, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 254 c.p.p.: mancata declaratoria di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. degli screenshot acquisiti dalla polizia giudiziaria in sede di indagine».
3. Preliminarmente, si deve rilevare che, il 26/02/2026, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del ricorrente, depositato dal suo difensore avv. Milena Ruffini, munita di procura speciale allegata all'atto di rinuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento. P.Q P.Q.MIN C.' 25M O6 Fin/Maizi amis 2