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Ordinanza — n. 18726/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming violation of law regarding denial of statutory mitigating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18726/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the denial of a mitigating circumstance violated the law. The appellant argued the lower court erred in applying Constitutional Court guidelines, but the court found the sentencing discretion was properly exercised within legal bounds. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: The gradation of punishment, including the application of extra-edictal mitigating circumstances, is excluded from the scrutiny of legality unless it exceeds the legal constraints governing judicial discretion and results in arbitrary reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstance extra-edictal mitigation violation of law judicial arbitrariness Cassation appeal penal sentencing attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 86 del 2024
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Testo completo

posto da: BRUNNO ANTONINO nato a COMO il 31/10/1987 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Brunno, ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per il diniego del riconoscimento della circostanza attenuante introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche estesa all'applicazione di circostanze extra -edittali - è sottratta allo scrutinio di legittimità, ove questa non esorbiti dai vincoli di legge che governano la discrezionalità del giudice, e la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che il giudice del merito ha peraltro adeguatamente motivato sul punto, rilevando in dettaglio le ragioni per le quali ritenere esclusi i presupposti della circostanza attenuante innanzi richiamata (si veda la pag. 4 in particolare, ove tra gli elementi incompatibili con la mitigazione la Corte d'appello ha richiamato il lasso di tempo minimo in cui si è protratta l'azione, il maggior effetto intimidatorio suscitato dalla presenza di due persone e l'essere la violenza corredata dalla minaccia, nonché, infine, la non estemporaneità della condotta, dedotta altresì dai numerosi precedenti penali per reati violenti e anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M