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Ordinanza — n. 18725/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating trial court's evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18725/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying legal criteria to evaluate evidence sources regarding a criminal liability declaration. The court rejected this claim, citing the principle of preclusion which forbids the supreme court from re-examining the factual reasoning or logical soundness of the trial judgment.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate the trial court's assessment of evidence or the logical consistency of its reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle evidence assessment criminal liability declaration Court of Cassation powers logical reasoning review revisione in materia penale inchiesta per falsità atti scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Puccia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Puccia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
art. 367 cod. pen
pen., per errata individuazione ed errato uso dei criteri di valutazione delle fonti di prova, e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

posto da: PUCCIA DARIO nato il 30/09/1985 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Puccia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per errata individuazione ed errato uso dei criteri di valutazione delle fonti di prova, e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., non è consentito dalla legge, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione delle prove assunte tramite le investigazioni operate con Cieffe s.r.I.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M