Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18722/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely reiterative of lower court's already decided arguments on criminal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18722/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reiterative of arguments already fully addressed and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for alternative criminal qualifications under Articles 640 and 483 of the Penal Code, but the lower court had already provided complete reasoning regarding the nature of the fraud and the lack of occasionality for the exemption clause. Consequently, the court refused to re-examine the merits, ruling that the appeal constituted an impermissible alternative reading of the facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640, 641, 483, 131-bis cod. pen.; The grounds of appeal are inadmissible if they merely reiterate arguments already fully examined and rejected by the lower court, constituting an impermissible alternative reading of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds criminal qualification fraud offense exemption clause Cassation procedure merits review falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
pen., anziché ai sensi dell'art. 640 cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.
Art. 641 cod. pen.
Andrea Ciurlo, difensore di Massimo Ricciardi, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 641 cod. pen., anziché ai sensi dell'art.
Art. 483 cod. pen.
pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 483 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.
art. 641 cod. pen
Andrea Ciurlo, difensore di Massimo Ricciardi, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 641 cod. pen., anziché ai sensi dell'art.
art. 640 cod. pen
pen., anziché ai sensi dell'art. 640 cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.
art. 483 cod. pen
pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 483 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608 -01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici censurabili in questa sede, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

MO nato a CAMPI SALENTINA il 23/04/1981 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Ricciardi, letta la memoria dell'avv. Andrea Ciurlo, difensore di Massimo Ricciardi, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 641 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 640 cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 483 cod. pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 -01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici censurabili in questa sede, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01); che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente per entrambi i reati contestati e altresì in merito al positivo accertamento degli elementi costitutivi delle fattispecie (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove il giudice del merito correttamente ribadisce la qualificazione del fatto nei termini di truffa, attesa la sussistenza di un'obbligazione assunta in ragione della condotta artificiosa del ricorrente; la pag. 7, con riferimento alla contestazione di cui all'art. 483 cod. pen., ritenuto sussistente in ragione della breve distanza temporale intercorrente tra l'impiego, ai fini della commissione della truffa, dei documenti d'identità del ricorrente nel locale commerciale della persona offesa, ivi peraltro abbandonati, e la denuncia di smarrimento degli stessi presentata appena pochi giorni dopo; le pagg. 7-8, con riferimento all'esclusione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della non occasionalità delle condotte, come risulta dalle condanne a carico del ricorrente per reati della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Pres ente iuseppe Nica Lucia penali ILML",-D,rk‘"•'-'7. • Ito ,17 2 026 il Ftire 153r.lt4 '- Dy 3