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Ordinanza — n. 18721/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely reiterative of lower court arguments regarding evidence and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal violated the law and failed to properly evaluate evidence regarding identity verification and recidivism under the Penal Code. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed in the appellate decision, which had already provided exhaustive reasoning on the evidence and the existence of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 628, primo comma e terzo comma, n. 1), cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal that merely reiterates grievances already dismissed by the appellate court with exhaustive reasoning is inadmissible and constitutes a proposal for an alternative reading of the merits not permitted at this stage.

Parole chiave

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reiterative appeal inadmissible grounds recidivism application evidence evaluation procedural exhaustion rapina qualificata prove acquisite tramite sorveglianza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 628, primo comma e terzo comma, n. 1), cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
273217-01); ritenuto che anche il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
273217-01); ritenuto che anche il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
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Testo completo

posto da: MALGIOGLIO SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 14/03/1993 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Malgioglio, letta la memoria dell'avv. Lina Loredana Biancoviso, difensore di Salvatore Malgioglio, la quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, n. 1), cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento all'individuazione del ricorrente attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza messe a confronto con le fotografie del ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che anche il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen., non è consentito in quanto meramente reiterativo delle doglianze già presentate in appello, ed è altresì manifestamente infondato perché denuncia vizi che tuttavia non emergono dal testo della motivazione, la quale puntualmente si esprime sull'applicazione della recidiva, ritenuta sussistente in base ai precedenti penali a carico del ricorrente e alla sua proclività a delinquere, dedotta dalla specie di reati ad esso ascritti e considerata fattore criminogeno sufficiente a fondare l'applicazione dell'aggravante (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M