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Ordinanza — n. 18719/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specificity regarding evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18719/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Andreina Moro and Moreno Marras inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued for a violation of law and illogical motivation concerning evidence and sentencing, but the court found their arguments generic and repetitive of previous appellate complaints. Consequently, the court ruled that the appeals failed to specify the exact elements of the contested decision, violating the requirement for a specific challenge.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely generic; generic appeals that fail to correlate the grounds of the challenged decision with the specific arguments of the appeal are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal lack of specificity violation of law contradictory motivation inadmissible appeal cassation procedure sentencing review verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Testo completo

posti da: MORO ANDREINA nato a LURAS il 27/06/1961 MARRAS MORENO nato a TEMPIO PAUSANIA il 06/03/1993 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Andreina Moro e Moreno Marras, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti per i reati contestati, basato esclusivamente sulla deposizione della persona offesa, nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di carenza e illogicità della motivazione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, sono entrambi generici per indeterminatezza, giacché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che gli stessi motivi sono altresì generici, perché omettono di confrontarsi con la sentenza impugnata e insistono sulle stesse doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese (si vedano le pagine 19-21 della sentenza impugnata con riferimento alla piena credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e le pagg. 29-30 con riferimento alla congruità della pena, pienamente adeguata alla gravità dei fatti e comunque rideterminata in misura inferiore per la ricorrente Moro, stante l'improcedibilità per il reato di cui al capo 4 per mancanza di querela), incorrendo così nel vizio di mancanza di specificità, che ricorre quando manchi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M