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Ordinanza — n. 18718/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding photographic identification and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18718/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's reliance on photographic identification and the denial of a minor circumstance mitigation. The court ruled that appellate courts cannot re-evaluate factual credibility or introduce new mitigating factors absent in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual credibility of evidence or introducing new mitigating circumstances not raised in the lower courts.

Parole chiave

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appellate preclusion photographic identification mitigating circumstance factual credibility Cassazione preclusion ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

posto da: GARAU MICHELE nato a SASSARI il 19/10/1985 t avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Garau, rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 628, commi primo e terzo, n. 1, cod. pen., denunciando, in particolare, l'inattendibilità del riconoscimento dell'imputato quale autore del fatto effettuato dalla persona offesa in data 09/05/2024 mediante individuazione fotografica, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto credibile ed attendibile il riconoscimento fotografico effettuato da Alessandra Ledda, riscontrato dal riconoscimento ad opera della polizia giudiziaria (in particolare, Chessa e Urru), dopo aver visionato le immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza (si veda pag. 14 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, così come introdotta dalla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che valorizza la gravità del fatto sulla base delle modalità della condotta; che la Corte di appello ha motivato il diniego sulla base della minaccia a mano armata rivolta dall'imputato nei confronti della commessa Ledda (si veda pag. 15 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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