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Ordinanza — n. 18717/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of individualized reasoning and unsupported aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18717/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ianuale and Paduano inadmissible due to a lack of individualized reasoning regarding aggravating circumstances. The appellants argued for a different legal qualification of their conduct and challenged the application of specific penalties, claiming the lower court relied on mere presumptions. The court rejected these claims as repetitive of previous arguments and unsupported by the factual findings in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 110, 629, 628, 61, 640, cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if it merely reiterates complaints already dismissed on appeal without presenting new, individualized arguments.

Parole chiave

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defect of reasoning aggravating circumstances individualized reasoning repetitive complaint Cassation inadmissibility sentencing proportionality criminal appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 110, 629, 628, 61, 640, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., in ragione dell'insussistenza di una condotta di coartazione, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

posti da: IANUALE RAFFAELE (CUI 062HHEO) nato a NAPOLI il 07/04/1986 PADUANO ANTONIETTA (CUI 06XUCTF) nato a NAPOLI il 25/06/1984 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Raffaele Ianuale e di Paduano Antonietta, ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2), individuato nei termini di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n.

1) e n. 3 quinquies), 61, n. 7), cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 640, secondo comma, cod. pen., in ragione dell'insussistenza di una condotta di coartazione, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla consapevolezza del ricorrente circa la minaccia rivolta alle persone offese, nonché alla condotta di minaccia e alla sua incidenza coercitiva); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme, in relazione all'applicazione delle aggravanti contestate, in particolare di quella relativa alla minorata difesa, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto privo di riscontri individualizzanti, e bensì basato su una serie di dati indiziari, è manifestatamente infondato giacché denuncia un vizio che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale anzi formula argomenti pertinenti e giuridicamente corretti a conferma sia della sussistenza delle circostanze aggravanti sia della pena calcolata in primo grado, ritenuta congrua e non mitigabile in ragione dell'assenza di profili di particolare meritevolezza che giustifichino una revisione in melius della misura della stessa (si vedano le pagg. 8-9 della sentenza impugnata ove il giudice adito si pronuncia sul trattamento sanzionatorio del ricorrente, ritenuto proporzionato alle modalità e alla gravità dei fatti, nonché alla personalità dello stesso, ritenuta fortemente negativa); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M2 5 Ad 2026 fl FidtL,i`,Ai 1