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Ordinanza — n. 18716/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to new ground of unmotivated request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18716/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied upon was a new argument not raised in the lower court's appeal act. The appellant claimed a lack of motivation regarding the request for conditional sentence suspension, which the Court of Appeal had noted but not addressed. The court ruled that since this specific request was not formally advanced in the initial appeal, the lower court's failure to rule on it did not constitute a valid ground for cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal based on a ground not raised in the appeal act is inadmissible as it constitutes a new argument.

Parole chiave

Generato dall'IA
new ground of appeal lack of motivation conditional sentence suspension inadmissible appeal procedural defect

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Testo completo

posto da: BATTIATO SALVATORE nato a CATANIA il 05/11/1990 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Battiato, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, non è consentito, atteso che, nonostante tale richiesta sia stata indicata dalla Corte d'appello tra i motivi di appello, essa non era stata in realtà avanzata nell'atto di appello dell'imputato, come risulta dalla lettura di esso, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello non si è pronunciata in ordine alla stessa richiesta e che il motivo si appalesa come nuovo, in quanto prospettato per la priva volta davanti a questa Corte, e, perciò, non consentito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t