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Ordinanza — n. 18714/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft with violence, citing lack of direct violence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18714/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding direct violence and failed to apply a recent constitutional ruling on mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating the first argument violates procedural rules by attempting to reconstruct facts differently from the trial judge, while the second argument lacked necessary documentation and was substantively unfounded given the clear evidence of violent conduct.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2, cod. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: An appeal challenging the finding of direct violence in theft is inadmissible if it seeks a factual reconstruction contrary to the trial judge's reasoned decision, and appeals citing new constitutional mitigating circumstances are inadmissible if not properly deduced or documented before the court of first instance.

Parole chiave

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theft with violence direct violence requirement procedural inadmissibility mitigating circumstances factual reconstruction court of cassation legal costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 2, cod. pen.
Art. 364, cod. proc. pen.
Sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale
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Testo completo

posto da: PESCETELLI IVAN nato a ROMA il 15/04/1992 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA ' Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Pescetelli, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., in ordine alla mancanza di violenza diretta nei confronti della persona offesa, è manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento valorizzando le prove utilizzabili assunte in giudizio; che dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

2) emerge che l'imputato, al fine di assicurarsi il possesso della refurtiva sottratta dal negozio OVS e di procurarsi l'impunità, ha agito con violenza (anche servendosi di un'arma), provocando lesioni personali; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il diniego della circostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024, non sembra esser stato dedotto innanzi alla Corte di merito, né il ricorrente allega al ricorso elementi documentali che inducano a ritenere diversamente, così realizzando un evidente deficit di autosufficienza del ricorso; che la censura è comunque manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità sulla gravità del fatto, per le stesse modalità violente di relaizzazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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