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Ordinanza — n. 18713/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in prior appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18713/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific legal grounds regarding the conviction and attempted crime of receiving stolen goods in the prior appeal. The court ruled that these issues, including the subjective element of the crime and the qualification of conduct, must be contested explicitly at the appellate stage to avoid being deemed merely reiterative of previous complaints. Consequently, the court held that the appeal lacked a valid basis for review, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if the grounds for cassation were not previously raised as specific reasons for appeal, as failure to do so precludes the formation of a valid relationship for review and bars the examination of subsequent non-punishability causes.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to raise grounds reiterative complaints subjective element of crime qualification of conduct marchi azione di rivendicazione del marchio mancato uso del marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 603 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni
217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
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Testo completo

posto da: DIENE MOR nato il 11/11/1974 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mor Diene, ritenuto che il primo e il secondo motivo, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine, rispettivamente, alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato giudiziale pur in presenza del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); ritenuto che i motivi di ricorso, come di seguito riportati: - il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'erronea qualificazione della condotta in termini di ricettazione; - il quarto, che deduce il vizio di omessa motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.: - il quinto, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'omesso accertamento della registrazione dei marchi, ai fini del giudizio di responsabilità; - e infine il sesto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge processuale per omesso accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice rileva che non è richiesta la prova della registrazione quando il marchio è di larghissima diffusione, che la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto non risulta sostenuta da nessuna allegazione e che il numero dei beni contraffatti, nonché il precedente specifico del ricorrente ostano, insieme considerati, al riconoscimento della particolare tenuità); ritenuto che il settimo motivo, che deduce il vizio di motivazione apparente e il vizio di travisamento della prova in ordine alla mancata confutazione delle argomentazioni difensive, relative, nella specie, all'attitudine ingannatoria dei loghi, alla dimostrazione dell'uso commerciale della merce, al dolo del ricorrente, nonché in ordine alla prescrizione del reato di ricettazione, in ragione del mancato 2accertamento del tempus commissi delicti, è manifestamente infondato, giacché censura un vizio che non emerge dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, argomenta compiutamente su ciascuna delle questioni evidenziate - e innanzi richiamate - non esponendosi pertanto ad alcuna censura in sede di legittimità; che, quanto alla doglianza relativa alla prescrizione, in ossequio a consolidata giurisprudenza si rileva che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in particolare, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M