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Ordinanza — n. 18712/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating evidentiary inferences under Art. 192 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Macchiarulo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Macchiarulo argued that the lower court erred in its logical reconstruction of evidentiary inferences regarding his assets and the origin of funds, violating Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the law strictly precludes the cassation judge from re-evaluating the evidence or testing the logical soundness of the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; The cassation judge is precluded from re-evaluating evidentiary inferences or testing the logical tenacity of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion cassation evidentiary inferences logical reconstruction criminal liability asset provenance prove acquisite illegalmente documenti mancanti verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Macchiarulo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale con riferimento alla valutazione degli indizi ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod.
art. 648 cod. pen
pen., posti a fondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

posto da: MACCHIARULO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 26/07/1973 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Macchiarulo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale con riferimento alla valutazione degli indizi ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., posti a fondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., censurando la correttezza della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti, in particolare evidenziando un'errata ricostruzione della prova indiziaria, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 con riferimento alla valutazione del compendio probatorio da cui dedurre la sussistenza della fattispecie di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, stante la materiale disponibilità in capo al Macchiarulo dei beni privi di documentazione e in mancanza di giustificazione del medesimo circa la loro provenienza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presieente iuseppe Nica ro Lucian periali • DEPO8ITATA IN C ERA . 2026