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Ordinanza — n. 18711/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-specific regarding spontaneous police statements and subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18711/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly relied on spontaneous statements made by a co-defendant to the police immediately after the incident and failed to prove subjective intent for the crime. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already dismissed by the appellate court, which had found the evidence sufficient based on the defendants' possession of tools without justification.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic reiterations of facts already decided by the lower court do not constitute a valid legal challenge and result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds spontaneous statements subjective intent reiteration of facts produzione tardiva di documenti tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 707 cod. pen.
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

posto da: ZAMPAGLIONE PASQUALE nato a REGGIO CALABRIA il 11/01/1969 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA (dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Zampaglione, rilevato che il primo motivo di ricorso che censura la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità sulla base delle dichiarazioni spontanee rese, nella immediatezza del fatto, da Cosimo Bevilacqua alla polizia giudiziaria è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che la Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto utilizzabili ed efficaci, oltre che genuine, tali dichiarazioni, in quanto spontaneamente rese da Bevilacqua nella immediatezza del fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); deve comunque rilevarsi che il motivo di ricorso non supera la prova di resistenza, in quanto la conformità verticale di giudizio sulla responsabilità per il fatto ascritto fonda principalmente sul compossesso di arnesi atti allo scasso, senza che l'imputato abbia ritenuto di offrire giustificazioni al proprio possesso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha ritenuto pienamente integrato il delitto in questione sulla base della consapevole disponibilità concreta ed immediata da parte degli imputati di chiavi alterate e grimaldelli (cfr. pag. 3); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M