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Ordinanza — n. 18709/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as merely reiterative of already rejected arguments in criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18709/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grievances raised were merely repetitive of those already dismissed at the appellate level. The appellant argued for procedural vices regarding missing investigative renewals and failure to acquire witness statements, alongside substantive claims about the subjective element of the crime. The court rejected these arguments as an unauthorized alternative reading of the merits, noting the lower court correctly established the existence of the offense despite the lack of exculpatory evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen.; Art. 712 cod. pen.: Appeals consisting solely of reiterative grievances already disallowed at the appellate stage are inadmissible as they constitute an unauthorized re-evaluation of the merits.

Parole chiave

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reiterative grievances inadmissible appeal criminal procedure subjective element unauthorized re-evaluation spese del veicolo a motore incidente motociclistico risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Christofeer Cusumano, ritenuto che il primo motivo, che deduce i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria ex art.
Art. 648 cod. pen.
pen., e mancata acquisizione delle dichiarazioni di Grassi Ettore, nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce gli stessi vizi in riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione per mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
pen., e mancata acquisizione delle dichiarazioni di Grassi Ettore, nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce gli stessi vizi in riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
art. 712 cod. pen
pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione per mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono tutti non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, esaustive e giuridicamente ineccepibili, risolvendosi anzi tali censure in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede perché rivalutativa (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
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Testo completo

OFEER nato a MESSINA il 10/07/1992 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Christofeer Cusumano, ritenuto che il primo motivo, che deduce i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603, cod. proc. pen., e mancata acquisizione delle dichiarazioni di Grassi Ettore, nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce gli stessi vizi in riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione per mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 712 cod. pen., sono tutti non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, esaustive e giuridicamente ineccepibili, risolvendosi anzi tali censure in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede perché rivalutativa (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); che, infatti, il giudice d'appello ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata relativamente all'impossibilità di configurare il fatto nei termini d'incauto acquisto, ai sensi dell'art. 712 cod. pen, atteso che nel caso in esame non è dato escludere il dolo, anche eventuale, in relazione alla provenienza illecita del bene, e che tale circostanza non può essere confutata neanche dalle dichiarazioni del teste Grassi, né dalla documentazione della Federazione Motociclistica Italiana); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M