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Ordinanza — n. 18705/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18705/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18705/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: CHIACCHIO PAOLO, nato a MONTENERO DI BISACCIA il 10/07/1962 ` i i avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Chiacchio, rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il rigetto della richiesta di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in riferimento al delitto di truffa non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto (di recente sul tema, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, v.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 630 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18705/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in riferimento al delitto di truffa non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto (di recente sul tema, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, v.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale opposizione tardiva oltraggio alla corte censure procedurali tardivo pagamento delle spese motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
art. 630 cod. proc. pen
151/2025, in motivazione, ove si argomenta la decisione della pronuncia di illegittimità costituzionale con la sanzione rigorosissima prevista per il reato di cui all'art. 630 cod. proc. pen.); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag.
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Testo completo

posto da: CHIACCHIO PAOLO, nato a MONTENERO DI BISACCIA il 10/07/1962 ` i i avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Chiacchio, rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il rigetto della richiesta di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in riferimento al delitto di truffa non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto (di recente sul tema, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, v.

Corte cost. n. 151/2025, in motivazione, ove si argomenta la decisione della pronuncia di illegittimità costituzionale con la sanzione rigorosissima prevista per il reato di cui all'art. 630 cod. proc. pen.); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove viene evidenziato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata contestata, riconosciuta a fronte dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M