Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grievances and lack of new factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the lower court's judgment on criminal liability. The appellant argued that the trial testimony was unusable and that the cause of non-punishment for minor offenses should apply, but these claims were deemed repetitive of previously rejected arguments. The court refused to re-evaluate the evidence or apply the non-punishment clause because the criminal conduct had persisted, causing ongoing harm to the legal interest protected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must present new grounds not previously raised; repetitive grievances or attempts to re-evaluate factual findings without new evidence render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SANDRO nato il 25/08/1974 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Fiorentino, letta la memoria dell'avv. Renato Raineri, difensore di Alessandro Fiorentino, il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato accoglimento del primo motivo d'appello, diretto a censurare l'utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali del teste, sulle quali è fondato il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sono entrambi non consentiti, in quanto reiterativi di doglianze già proposte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici censurabili in questa sede; ritenuto inoltre che il primo motivo, che si risolve in una contestazione sull'utilizzabilità della prova, non è consentito anche in ragione della sua natura rivalutativa, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che il secondo motivo non è consentito anche perché si risolve in una doglianza in punto di fatto ed è altresì manifestamente infondato, giacché rileva un vizio che tuttavia non emerge dal testo della motivazione, la quale anzi applica correttamente il principio di diritto a mente del quale, in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01); che la Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato a pag. 2 della sentenza impugnata in relazione ad entrambe le questioni, rilevando che la responsabilità del ricorrente era stata positivamente accertata dallo stesso operante Tigozzi, recatosi presso l'appartamento occupato, e riscontrata altresì dalla segnalazione della ex-compagna del ricorrente; e che la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. non avrebbe potuto trovare applicazione 2in ragione della gravità dell'offesa e del danno cagionato, nonché della capacità a delinquere del ricorrente, valutata anche alla luce dei precedenti penali e dei carichi pendenti per reati di apprezzabile gravità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M