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Ordinanza — n. 18700/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible for alleging lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18700/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize statutory mitigating circumstances regarding property and violence, but the court noted these arguments merely repeated reasons already rejected by the appellate judge. The court rejected the appeal because the first ground was generic and the second ground was inadmissible in a legality proceeding, as the lower court had correctly found no evidence of repentance or social awareness.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.: An appeal alleging a violation of motivation regarding mitigating circumstances is inadmissible if it merely repeats arguments already rejected by the court of appeal and lacks specific new grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances legality proceeding procedural costs violation of motivation repetition of arguments legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
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Testo completo

posto da: INOUSSA SOULEYMONE (CUI 053C318) nato il 01/01/1995. avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Souleymone Inoussa, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è generico, poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale ha chiarito che non ricorrono le condizioni per il riconoscimento di tale diminuente, tanto con riferimento al profilo patrimoniale quanto alle modalità della violenza realizzata (cfr. pag. 9); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito chiarito che non risultano segnali indicativi, neppure di un inizio di resipiscenza o di una consapevolezza del disvalore penale e sociale della condotta tenuta (si vedano, in particolare, pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

D P.Q.M