Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late territorial objection and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the trial court lacked territorial jurisdiction because the crime occurred elsewhere, but this objection was raised too late during the appeal phase. Additionally, the court rejected arguments regarding the reasoning of the lower judgment as they were either generic or exceeded the cassation court's powers to re-evaluate facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Territorial incompetence objections must be raised within strict preliminary deadlines; cassation grounds must be specific and logical; the court of appeal cannot be challenged on factual reconstruction or non-punishment causes not explicitly raised at first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SEMENZINI SIMONE nato a PESCARA il 06/09/1982 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Semenzini, rilevato che il primo motivo di ricorso che censura l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi è manifestamente infondato, in quanto già tardivamente dedotto con l'atto di appello; che, secondo il consolidato orientamento di codesta Corte, la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (Sez. 2, n. 24736 del 26/03/2010, Rv. 247745-01;
Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234368-01; Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, Rv. 279537); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il terzo motivo di ricorso contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto l'imputato responsabile per il reato ascritto ed integrati i relativi presupposti, sia oggettivo che soggettivo, sulla base del compendio probatorio e dell'assenza di una ricostruzione alternativa della vicenda (si veda pag. 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia la mancataapplicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge- in sede di legittimità,- in guanto il giudice di merito ha motivato il diniego sulla base dell'entità del danno cagionato, pari ad euro 450 (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Lucia p-eriali Dtpeg!TATA IN fl 25 AC 026 .st.mrats 3