Ordinanza — n. 18697/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: SEMENZINI SIMONE nato a PESCARA il 06/09/1982 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE ' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Semenzini, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato, in quanto sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito chiarito che sussiste l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 5, cod. pen., trattandosi di truffa commessa mediante la vendita di prodotti "on line", ambito nel quale l'acquirente versa in una condizione di oggettivo svantaggio, essendo costretto ad affidarsi alle sole immagini, inidonee a consentire una verifica della qualità del prodotto, oltre al fatto che la trattativa telematica permette di operare anche sotto mentite spoglie, rendendo difficoltosa l'identificazione del contraente (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge ai fini della determinazione della pena, è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito puntualmente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, ritenendo il trattamento sanzionatorio adeguato sia all'entità del, profitto ingiusto conseguito e del correlativo danno patrimoniale, sia alla personalità dell'imputato, gravato da due precedenti penali (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18697/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5, cod. pen., trattandosi di truffa commessa mediante la vendita di prodotti "on line", ambito nel quale l'acquirente versa in una condizione di oggettivo svantaggio, essendo costretto ad affidarsi alle sole immagini, inidonee a consentire una verifica della qualità del prodotto, oltre al fatto che la trattativa telematica permette di operare anche sotto mentite spoglie, rendendo difficoltosa l'identificazione del contraente (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge ai fini della determinazione della pena, è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito puntualmente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, ritenendo il trattamento sanzionatorio adeguato sia all'entità del, profitto ingiusto conseguito e del correlativo danno patrimoniale, sia alla personalità dell'imputato, gravato da due precedenti penali (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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posto da: SEMENZINI SIMONE nato a PESCARA il 06/09/1982 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE ' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Semenzini, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato, in quanto sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di merito chiarito che sussiste l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 5, cod. pen., trattandosi di truffa commessa mediante la vendita di prodotti "on line", ambito nel quale l'acquirente versa in una condizione di oggettivo svantaggio, essendo costretto ad affidarsi alle sole immagini, inidonee a consentire una verifica della qualità del prodotto, oltre al fatto che la trattativa telematica permette di operare anche sotto mentite spoglie, rendendo difficoltosa l'identificazione del contraente (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge ai fini della determinazione della pena, è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito puntualmente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, ritenendo il trattamento sanzionatorio adeguato sia all'entità del, profitto ingiusto conseguito e del correlativo danno patrimoniale, sia alla personalità dell'imputato, gravato da due precedenti penali (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M P.Q.M