Cassation appeal dismissed for being inadmissible as it was not filed with new grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was merely a reproduction of arguments already fully examined and rejected by the lower court. The appellant failed to file new grounds under Article 585, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure, instead raising the issue only in the final conclusions. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a mere reproduction of arguments already adequately examined by the court of first instance without specific criticism, or if it is not supported by new grounds as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SCUTERI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 31/05/1970 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Scuteri, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della continuazione esterna, con reati già separatamente giudicati con sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza dei termini per proporre appello, ma ben prima della scadenza del termine per proporre motivi di appello nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., non è deducibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, e non corredato da una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; che, con motivazione esente dai vizi logici sopra descritti, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pag. 13), facendo applicazione di corretti principi giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, avendo stabilito che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza tale istituto, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la mera estrinsecazione di un genere di vita incline al reato; che, infine: in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991-01: in motivazione, la Corte ha evidenziato la natura eccezionale dell'istituto rispetto alla struttura del giudizio di appello e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.).
Nella fattispecie, l'imputato avrebbe facilmente potuto dedurre l'argomento di doglianza con i motivi nuovi ed ha scelto invece di farlo, tardivamente, solo con le conclusioni rassegnate in udienza; il motivo era pertanto irricevibile e la Corte poteva legittimamente anche pretermetterne l'esame; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e r,....della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presi.- te Massimo Perrotti Luci o Imperiali «if (,(,(2)..-0217