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Ordinanza — n. 18692/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18692/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18692/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e 2) dell'imputazione comporta, di per sé, la responsabilità penale dell'imputato per il reato di ricettazione, essendo pacifico che lo stesso abbia acquistato mascherine recanti marchio CE contraffatto e salviettine, dichiarate antibatteriche, prive della necessaria autorizzazione e certificazione; ritenuto pertanto che, il ricorso, che contiene motivi evidentemente aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle ragionmi di gravame spese nel merito e respinte dalla Corte con diffusa e puntuale motivazione, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18692/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: BAO JIYU nato il 23/01/1983 t avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI ,. tdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jiyu Bao, rilevato che i motivi di ricorso si risolvono tutti nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha espressamente chiarito che la conferma della responsabilità per il reato di frode in commercio di cui ai capi nn.

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Testo completo

posto da: BAO JIYU nato il 23/01/1983 t avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI ,. tdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jiyu Bao, rilevato che i motivi di ricorso si risolvono tutti nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha espressamente chiarito che la conferma della responsabilità per il reato di frode in commercio di cui ai capi nn.

1) e 2) dell'imputazione comporta, di per sé, la responsabilità penale dell'imputato per il reato di ricettazione, essendo pacifico che lo stesso abbia acquistato mascherine recanti marchio CE contraffatto e salviettine, dichiarate antibatteriche, prive della necessaria autorizzazione e certificazione; ritenuto pertanto che, il ricorso, che contiene motivi evidentemente aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle ragionmi di gravame spese nel merito e respinte dalla Corte con diffusa e puntuale motivazione, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del