Ordinanza — n. 18692/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe 2) dell'imputazione comporta, di per sé, la responsabilità penale dell'imputato per il reato di ricettazione, essendo pacifico che lo stesso abbia acquistato mascherine recanti marchio CE contraffatto e salviettine, dichiarate antibatteriche, prive della necessaria autorizzazione e certificazione; ritenuto pertanto che, il ricorso, che contiene motivi evidentemente aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle ragionmi di gravame spese nel merito e respinte dalla Corte con diffusa e puntuale motivazione, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18692/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: BAO JIYU nato il 23/01/1983 t avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI ,. tdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jiyu Bao, rilevato che i motivi di ricorso si risolvono tutti nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha espressamente chiarito che la conferma della responsabilità per il reato di frode in commercio di cui ai capi nn.
Testo completo
posto da: BAO JIYU nato il 23/01/1983 t avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI ,. tdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jiyu Bao, rilevato che i motivi di ricorso si risolvono tutti nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha espressamente chiarito che la conferma della responsabilità per il reato di frode in commercio di cui ai capi nn.
1) e 2) dell'imputazione comporta, di per sé, la responsabilità penale dell'imputato per il reato di ricettazione, essendo pacifico che lo stesso abbia acquistato mascherine recanti marchio CE contraffatto e salviettine, dichiarate antibatteriche, prive della necessaria autorizzazione e certificazione; ritenuto pertanto che, il ricorso, che contiene motivi evidentemente aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle ragionmi di gravame spese nel merito e respinte dalla Corte con diffusa e puntuale motivazione, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del