Cassation appeal dismissed for non-specific procedural violation claim regarding Article 178(c) of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of violation was not specific enough to constitute a new argument. The appellant claimed a breach of Article 178(c) of the Criminal Procedure Code, but the court found this merely repeated the arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that no concrete prejudice to the defense rights existed, as the defense had previously raised no nullity objections within the statutory deadlines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 491 cod. proc. pen.: An appeal alleging a procedural violation under Article 178(c) is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed in the second instance without providing specific, new reasoning to demonstrate a concrete prejudice to the defense rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: PALMIOTTA GIUSEPPE nato a SANTERAMO IN COLLE il 26/05/1983 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI '- i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;t IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Palmiotta, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge processuale in relazione all'articolo 178, lett. c), cod. proc. pen., non è deducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma meramente apparenti, in quanto inidonei ad assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, nel caso in esame, il giudice di merito ha chiarito che non sia ravvisabile un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato sottolineando altresì che, nel corso delle successive udienze preliminari, la difesa non ha sollevato alcuna eccezione di nullità nei termini indicati dall'articolo 491 cod. proc. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M