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Ordinanza — n. 18690/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion and general mitigating circumstances are not reviewable in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18690/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the sentencing quantification and the recognition of general mitigating circumstances. The appellant argued for a review of the penalty, but the court held that sentencing discretion falls under the trial judge's authority pursuant to Articles 132 and 133 of the Criminal Code. Consequently, the appeal was rejected as legally unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the quantification of the penalty and the recognition of general mitigating circumstances constitute the discretionary power of the trial judge and are not subject to review in cassation proceedings.

Parole chiave

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sentencing discretion general mitigating circumstances cassation inadmissibility criminal procedure penal code provisions revoca della decisione amministrativa revoca del permesso di domicilio permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

posto da: RICCARDI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 20/03/1989 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Riccardi, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché la determinazione della pena base, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e i precedenti penali a suo carico (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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