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Ordinanza — n. 18689/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion is a matter of merit, not admissible in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18689/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint concerned the sentencing discretion regarding the crime of theft. The appellant argued for a different penalty calculation, but the court noted that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as it constituted mere factual grievances rather than a legal error reviewable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion regarding the base penalty and aggravating/mitigating circumstances belongs to the judge of merit and is not admissible as a ground for appeal in legality proceedings.

Parole chiave

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sentencing discretion legality appeal crime of theft penal code articles merit vs legality notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
articolo 648 cod. pen
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Testo completo

posto da: REIFONAS SARUNAS nato il 18/06/1986 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI(' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sarunas Reifonas, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen., con particolare riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, il motivo appare altresì manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); si tratta, peraltro, di sanzione detentiva calibrata nel minimo edittale, con la massima riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, mentre la pena pecuniria irrogata se ne discosta di appena 84,00 euro; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M