Ordinanza — n. 18686/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: MARRA STEFANO,nato a CASARANO il 12/03/1986 ' avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Marra e la memoria riepilogativa dei motivi di ricorso trasmessa in data 1 aprile u.s., rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i due reati di rapina aggravata e lesioni personali, del pari aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, avendo correttamente ribadito che sussiste il delitto di rapina quando la condotta violenta sia esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, giacché, in tal caso, è la violenza stessa, e non lo strappo, a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (si veda pag. 8); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18686/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 8); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito (per tutte:
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posto da: MARRA STEFANO,nato a CASARANO il 12/03/1986 ' avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Marra e la memoria riepilogativa dei motivi di ricorso trasmessa in data 1 aprile u.s., rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i due reati di rapina aggravata e lesioni personali, del pari aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, avendo correttamente ribadito che sussiste il delitto di rapina quando la condotta violenta sia esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, giacché, in tal caso, è la violenza stessa, e non lo strappo, a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (si veda pag. 8); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, il quale ha espressamente chiarito che non sussistono elementi positivamente valutabili per il riconoscimento delle stesse (cfr. pag. 9), con le conseguenze ineluttabili sul trattamento sanzionatorio calibrato secondo i parametri normativi indicati agli articoli 132 e 133 cod. pen.; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il Preside f€Massimo Perrotti Luciano periali A fri (AAA‘U,9117,0IN CI