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Ordinanza — n. 18684/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances are not reviewable in final instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18684/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Saccinto's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, arguing the first instance judge failed to consider all favorable elements. The court rejected this, noting that such appeals are prohibited in final instance proceedings and that the lower court's reasoning was sufficient and free from logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal contesting the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible in final instance proceedings, as the court of appeal is not required to consider every favorable element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances final instance appeal inadmissibility Article 62-bis Penal Code procedural bar

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021

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Testo completo

posto da: SACCINTO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 13/10/1983 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;4 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Saccinto, rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove viene valorizzata a tal fine la condotta dell'imputato e le circostanze del fatto, che depongono per una ammissione esclusivamente strategica), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e con P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Lucian persiali t..